Bambino si fa male a scuola. Prevedibile l’incidente

DiGianfranco

4 Dicembre 2023

Bambino si fa male a scuola
Bambino si fa male a scuola. La responsabilità della scuola e del docente per un evento prevedibile

Bambino si fa male a scuola. La vicenda

Bambino si fa male a scuola. Un nuovo caso che conferma l’attenzione che l’Istituto e i docenti presenti devono porre per ridurre (meglio azzerrare) l’evento degno di indagine civile e in alcuni casi penale.
Prima di esprimere qualunque valutazione, presentiamo i fatti. “L’incidente risale all’11 ottobre del 2017 quando, in una scuola elementare di Narni, un bambino che all’epoca dei fatti aveva 9 anni, si era ferito seriamente al volto. Era l’ora di ricreazione e l’alunno, insieme ai suoi compagni di classe, stava giocando all’esterno, quando era scivolato sull’erba bagnata, finendo con il viso contro il muretto di recinzione dell’istituto. Di lì a poco lo aveva raggiunto la madre, allertata dal personale della scuola, che lo aveva poi trasportato in ospedale dove gli erano stati applicati diversi punti di sutura in ragione delle ferite riportate. Per la guarigione, fra medicazioni e terapie, sarebbero serviti circa 20 giorni, anche se i segni e le conseguenze di quella brutta caduta, sarebbero rimasti“.

Occorre sempre che l’evento sia imprevedibile

Per la riflessione partiamo dall’art. 2048 comma 2-3  c.c.
I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto
Occorre sempre partire da questo articolo che rappresenta il riferimento obbligatorio per tutti i casi, i cui protagonisti (personale scolastico) possono incorrere nella “culpa in vigilando”. Nel caso specifico l’attenzione va posta sul concetto di vigilanza attiva, declinata nel passaggio “se provano di non aver potuto impedire il fatto”. In altre parole solo l’evento imprevedibile o repentino possono sollevare il personale scolastico da ogni responsabilità.
Ora la sentenza, pur soffermandosi a mio parere su aspetti secondari (età del bambino, ricreazione), evidenzia che la pericolosità del muretto era stata  fatta notare dai genitori. Da questo se ne desume che l’evento rientra nella casisitica della prevedibilità. In altri termini, l’Istituto e l’insegnante (implicitamente chimato in causa) dovevano attivarsi con accorgimenti per la loro parte di competenza per azzerare il rischio di infortuni.