Alunni monelli. Il Garante “bacchetta” correttamente l’insegnante

DiGianfranco

4 Novembre 2023

Alunni monelli

Alunni monelli. L’insegnante lo comunica al gruppo genitori. A richiesta il Garante interviene, “bacchettando” la docente. I principi violati

Alunni vivaci in classe. La vicenda

Alunni monelli. In sintesi la vicenda (Fonte Il Gazzettino). Una classe primaria di Udine è frequentata da due bambini monelli (aggettivo utilizzato dal quotidiano locale). La situazione è nota a tutto il gruppo dei genitori. L’insegnante titolare della classe invia una email ai genitori e ai docenti della classe per segnalare il comportamento “sopra le righe” di due alunni nei confronti di due colleghe (una supplente). Immediata la reazione di un genitore di un “monello” che invia un’informativa al Garante Privacy. Dopo aver letto le carte, dichiara che la divulgazione dei nominativi è violazione della privacy.

“Lex, sed dura lex”. Quali principi sono stati violati?

Apparentemente incomprensibile la decisione del Garante della privacy. In realtà è corretta e corente con i principi che sottendono la protezione dei dati personali. Innanzitutto è palese che il nominativo è un dato personale che concettualmente corrisponde a “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica, identificata o identificabile” (Regolamento (UE) 2016/679, art. 4). Ora la scuola è un’istituzione pubblica. Questo profilo rende ancora più stringente il trattamento del dato personale, che è ammesso solo se coerente e necessario per il raggiungimento delle sue finalità istituzionali.
Nel caso specifico, anche se la situazione è nota a tutti i genitori e insegnanti, aver riportato i nominativi costituisce un’eccedenza rispetto al fine. In altri termini il trattamento è fuori linea rispetto agli scopi istituzionali della scuola declinati “in istruzione e formazione, rilascio di titoli di studio aventi valore legale, o connessi allo svolgimento di attività comunque soggette alla vigilanza del Ministero” (Scuola a prova di privacy 2023).
Concludendo, la vicenda conferma la prudenza e l’attenzione che gli insegnanti e gli operatori scolastici devono porre nel corretto trattamento dei dati. “Lex, sed dura lex