Studente che fuma lo spinello assolto. Il binario della legge

DiGianfranco

27 Aprile 2023

Studente che fuma lo spinello assolto . L’Istituto lo sanziona. Il Tar della Lombardia, invece lo fa rientrare in classe. Il binario della legge è diverso da quello formativo

Studente che fuma lo spinello assolto. La vicenda

Studente che fuma uno spinello. La vicenda. Un  sedicenne di Voghera fuma uno spinello a scuola. Il consiglio di classe lo sospende per due giorni. Il Consiglio d’istituto, invece, l’unico organismo che può eccedere i quindici giorni di sospensione, inasprisce la pena. Decide per l’allontanamento fino al termine delle lezioni.
I genitori, ovviamente, non accettano la decisione e si appellano al Tar. Il Tribunale amministrativo decide diversamente: annulla la sospensione. Il ragazzo può tornare a frequentare.

Un caso che conferma l’importanza della  “confezione” del procedimento

La vicenda conferma la separazione tra la legge e l’educazione. I due ambiti percorrono binari diversi. Il magistrato non agisce, seguendo i suoi impulsi o altro del genere. Il suo riferimento è la normativa, le sentenze pregresse ed è “condizionato” dalla confezione del  procedimento. E qui entra in gioco anche l’abilità dell’avvocato a indirizzare il verdetto, rendendolo favorevole al auo cliente.
Nel caso specifico occorre dare atto al rappresentante legale di aver individuato la criticità dell’accusa. Questa è riconducibile a un passaggio del Regolamento d’Istituto. Si legge su Openonline;  “Il regolamento dell’Istituto prevede la sospensione di uno studente fino a fine anno scolastico per comportamenti di grave entità, ovvero, affermano i giudici «comportamenti che configurano reati contrari alla dignità delle persone, o tali da comportare pericoli all’incolumità». Il consumo di stupefacenti di carattere esclusivamente personale, come appunto nel caso dello studente minorenne, è quindi un illecito amministrativo, non un reato. «La quantità di droga trovata – afferma il legale Silva, citato da Il Giorno– era veramente modesta e finalizzata a un uso personale. Non si poteva sospettare qualcosa di diverso. Quindi la sospensione non poteva essere così severa».
Tanto di cappello all’avvocato difensore. La vicenda conferma, quanto sia importante che ogni documentazione sia precisa e coerente con l’atto di accusa.
Difficilmente la pedagogia entra nelle aule di tribunale. Quando avviene è sempre supportata dalla norma. Dura lex, sed lex