Bimbo precipitato dalle scale, il rinvio a giudizio che conferma tutto

DiGianfranco

20 Dicembre 2020
Bimbo precipitato dalle scale
Bimbo precipitato dalle scale, il giudice si è mosso leggendo la Costituzione, il codice civile e alcune sentenze.

Bimbo precipitato dalle scale, i magistrati rinviano a giudizio le maestra e la collaboratrice. Nulla di nuovo rispetto alle regole stabilite dalla Costituzione dall’art.2048 del c.c. e da altro.  Occorre tenere presente anche la giovanissima età dell’alunno.

 

Bimbo precipitato dalle scale, la vicenda in breve

Bimbo precipitato dalle scale, la triste vicenda ha occupato per qualche giorno le pagine dei giornali  e le home page dei siti professionali. La tenera età della vittima (appena 6 anni) ha fatto da traino emotivo.
In breve la vicenda: il bambino Leonardo frequentante la prima classe primaria  bambino, chiede alle due maestre presenti in classe di poter andare aal bagno. Permesso concesso. Uscito dal bagno, vede una sedia, sale sopra, si sporge dalla ringhiera e purtroppo cade giù nel vuoto. Inevitabile l’esito tragico.

Cosa ha deciso il giudice

Innanzitutto va detto che il giudice incaricato delle indagini ha svolto un lavoro molto puntiglioso, raccogliendo prove, ascoltando i testimoni e valutando anche la dinamica dell’incidente ( sedia, altezza adeguata della ringhiera).
A settembre rende note le sue conclusioni rinviando a giudizio le due maestre presenti in classe e la collaboratrice scolastica preposta alla vigilanza sul piano.
Ecco le sue conclusioni: le due docenti e la “bidella” devono rispondere per omicidio colposo.
Lapidaria e sintetici gli atti di accusa. Devono rispondere per ““negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza delle norme”. Nello specifico la collaboratrice scolastica  non avrebbe “prestato servizio nella zona di competenza secondo la mansione assegnatale”, non avrebbe “vigilato sulla sicurezza ed incolumità dell’alunno (…) in particolare nello spostamento per recarsi ai servizi”. Di una certa gravità,  se dovesse essere confermato in sede dibattimentale, il comportamento della “bidella a utilizzare   “il telefono cellulare per scopi personali durante il tempo in cui avrebbe dovuto effettuare la sorveglianza al piano”.
Per quanto riguarda le due insegnanti sono chiamate a rispondere di aver concesso al bambino di uscire dalla classe  “nonostante l’assenza della collaboratrice scolastica assegnata al piano (circostanza che non verificavano) e senza accompagnarlo (nonostante fossero in due in classe)” .

La Costituzione e il codice civile

Analizzando le decisioni del giudice è possibile affermare che si è mosso, seguendo il codice civile e alcune sentenze.
Innanzitutto tutta la materia sulla responsabilità civile e penale del personale scolastico sulla vigilanza dei minori è regolata innanzitutto dalla Costituzione (non poteva essere diversamente) e a discendere dal Codice civile. L’art. 28 della nostra Carta Magna recita: “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti” . Ovviamente il principio generale della responsabilità dei propri atti ha trovato in ambito scolastico la sua traduzione nell’art. 2048 c.c. “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.”

Nello specifico del codice civile e di alcune sentenze

Importante completare l’articolo 2048 con il seguente comma che introduce il concetto di “culpa in vigilando” presunta, dalla quale è possibile discolparsi solo dimostrando l’ imprevedibilità dell’evento :”Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilita’ soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.” La lettura dell’articolo  formalizza il criterio della continuità della vigilanza sul minore e la presenza attiva del docente che si declina nel controllo continuo  delle condizioni. Qualora queste dovessero risultare inadeguate a garantire l’incolumità dell’allievo, il docente è obbligato a intervenire. In questo senso va letto il passaggio dove si accusano le docenti di non aver controllato la presenza della “bidella” nel piano.
Altro principio che entra in gioco nella vicenda è la responsabilità del personale scolastico commisurata  al grado di maturità dell’alunno (molto ridotta in un bambini di sei anni). Sentenza del tribunale di Milano del 28 giugno 1999 che riconosce che la maturità e quindi la capacità di intendere e volere non si acquisisce automaticamente al compimento del diciottesimo anno di età. Da qui la maturità è da intendersi correlata “all’età ed al normale grado di maturazione degli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto” (Trib. Milano, 28 giugno 1999). La vigilanza degli insegnanti e dei collaboratori scolastici, ”deve raggiungere il massimo grado di continuità ed attenzione nella prima classe elementare” (Cass. 4 marzo 1977 n. 894) e “il massimo grado di efficienza nelle classi inferiori” Cass. 22 gennaio 1980 n. 516).