Culpa in vigilando, un caso dove conta la coerenza…

DiGianfranco

23 Settembre 2019
Culpa in vigilando
Una vicenda chiusa con una sentenza che conferma il criterio della coerenza.

Culpa in vigilando, un caso che descrive comportamenti non coerenti con quanto previsto dai regolamenti interni di un Istituto. In questo caso l’Amministrazione scolastica in primis  è chiamata a risarcire la vittima.

Culpa in vigilando, la lente di ingrandimento dei giudici

Culpa in vigilando, le molte sentenze hanno  definito le responsabilità dell’Amministrazione scolastica e in seconda battuta degli insegnanti. Senza dimenticare quelle che  chiamano in causa i genitori.
Il caso presentato di seguito si differenzia da altri, perché  introduce e conferma il criterio della coerenza tra i regolamenti interni  e i comportamenti messi in atto dagli insegnanti. Siamo di fronte a un caso dove i giudici utilizzano la lente di ingrandimento per accertare che la normativa vigente sia stata rispettata e quindi applicata. Pignoleria? Non direi, i giudici devono appurare l’assoluta imprevedibilità dell’evento (in ambito scolastico). Questo è il loro compito! Dura lex, sed lex.

Il fatto e la sentenza

Ma veniamo alla  vicenda e alla sentenza che in modo scrupoloso evidenzia le responsabilità dell’Amministrazione scolastica.
Durante la ricreazione un minore subisce un danno quantificato in 500€. La Corte d’Appello Trento Bolzano con  sentenza del 5 luglio 2019 condanna in primis l’Amministrazione scolastica, la quale può in seguito rivalersi sugli insegnanti solo se si rilevassero elementi di dolo o colpa grave.  (legge 312/80 art 61).

La parte importante della sentenza

Cosa si legge nella sentenza? Ritengo che questo di seguito sia il passaggio più importante della sentenza: “Quanto alle misure preventive di sicurezza messe in atto dalla scuola per i casi in cui la ricreazione, a causa delle avverse condizioni metereologiche, si dovesse svolgere all’interno dei locali scolastici, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, vista la documentazione dimessa, si possono considerare adeguate. Risulta, infatti, che sia stato predisposto un apposito piano di sorveglianza per i casi di maltempo, con la programmazione dei turni di sorveglianza per i docenti. Ciononostante, è però rilevabile la responsabilità della Pubblica Amministrazione per omissione rispetto all’obbligo di vigilanza, in quanto è accertato e pacifico in causa, che nessuno dei tre insegnanti presenti ha notato nulla fino a quando l’alunna non si è rivolta ad uno di loro in seguito all’infortunio subito. Quindi, seppure esistessero adeguati mezzi di prevenzione, nel caso concreto, non sono stati correttamente applicati, non avendo nessuno dei tre insegnanti, la cui presenza era prevista dal piano di sorveglianza, visto nulla con riferimento all’infortunio.”