Culpa in vigilando, il docente è responsabile anche per autolesione dell’alunno. L’ultima sentenza conferma l’orientamento consolidato della magistratura, che fa riferimento a un patto tra la famiglia e l’istituzione pubblica (la scuola). Nel primo dibattimento, però il docente non sarà coinvolto.
Culpa in vigilando, un caso di autolesionismo dell’alunno
Culpa in vigilando, non sempre si ferma al danno procurato a terzi. Il docente è responsabile anche del danno che l’alunno procura a sé stesso. Questo è il senso dell’ordinanza della cassazione n° 36723/21. Non dice nulla di nuovo. Conferma quanto già definito da altri pronunciamenti.
Innanzitutto occorre ribadire che questi eventi sono regolati da un patto implicito che si instaura tra il docente e l’ allievo a lui affidato. Questo è altri patti confermano il carattere pubblico dell’istituzione rappresentata dai docenti che ovviamente rivestono la medesima funzione. La cornice pattizia stabilisce che, in caso di un evento traumatico, esiste una presunzione di colpa dell’insegnante, a meno che egli dimostri che l’evento si è presentato con la caratteristiche di imprevedibilità e quindi di inevitabilità (art.1218 c.c.- Responsabilità del debitore)
Il contratto richiede ai genitori la sola prova che il proprio figlio fosse presente quel giorno a scuola.
Occorre chiarire però, che in caso di giudizio i genitori non potranno citare direttamente il docente coinvolto nella vicenda (Legge 312/80 2° comma e sentenza 5/11/2015 emessa dal Tribunale di Lecce) . Essi dovranno convocare l’Amministrazione in tribunale. Questa poi, solo in caso di dolo o colpa grave andrà a rivalersi sull’insegnante