Culpa in vigilando, non basta la semplice presenza fisica

DiGianfranco

15 Novembre 2021

 

Culpa in vigilando, confermata la presenza attiva. Solo questa solleva l’insegnante da qualsiasi responsabilità. Occorre sempre dimostrarlo

Culpa in vigilando, la situazione delle classi oggi, porta a  questa normalità

Culpa in vigilando. Oggi le aule sono frequentate da alunni e studenti attivi, iperattivi e non sempre educati. Sicuramente  diversi da quelli proposti nella serie-documento di L. Comencini “I bambini e noi“. Un altro mondo, direi un’altra era. Le aule erano affollate, ma ogni bambino era seduto al suo posto. I maestri mostravano una severità, oggi non più replicabile, grazie alla maggiore consapevolezza che i minori sono persone degne di rispetto e protezione.
Il cambio di scenario avvenuto negli ultimi cinquanta-sessanta anni ha favorito il moltiplicarsi di incidenti ed eventi che spesso chiamano gli insegnanti a rispondere per mancanza di vigilanza.
La vicenda, ultima in ordine di tempo presenta un momento di gioco, durante il quale un alunno viene spinto, urtando violentemente la schiena (“Il Sole24 Ore, 15.11.21)

L’importanza della vigilanza attiva

L’articolo non è molto ricco di particolari. Utile però il riferimento a un’ordinanza della Cassazione 32377/21 che consolida la giurisprudenza circa la vigilanza sul minore non ridotta a semplice presenza. In altri termini, il docente deve dimostrare che l’evento è stato repentino e quindi non prevedibile. Questo è riconosciuto dal giudice come prova liberatoria,  quando l’insegnante può documentare  di aver attivato tutti gli accorgimenti possibili perché l’evento non venga interpretato come probabile. In altri termini siamo di fronte a una vigilanza attiva, attenta e responsabile, sideralmente lontana da quella fisica, alla quale fanno riferimento molti modelli-denuncia d’infortuno.
Il riferimento è l’ultimo comma dell’art. 2048 del Codice civile, il quale sostanzia il principio dello iuris quantum che impone all’insegnante l’onere della prova. Siamo di fronte, inoltre all’inversione dell’onere della prova, che vede come soggetto attivo non il richiedente (per intenderci il genitore dell’alunno minore) bensì l’accusato (docente).