Culpa in vigilando, utile capire in anticipo il modo di ragionare del giudice

DiGianfranco

17 Novembre 2021

Culpa in vigilando, i rilievi degli insegnanti hanno un fondamento. Purtroppo il giudice decide diversamente. Il suo punto di riferimento è la normativa e le sentenze che la contestualizzano. E’ importante comprendere il modus pensandi del magistrato e cautelarsi.

Culpa in vigilando e i post degli insegnanti

Culpa in vigilando. La pubblicazione del contributo sulla necessità di una presenza attiva ha attirato l’attenzione di molti colleghi. Molti post, però non tengono conto del quadro normativo. Esprimono in alcuni casi rabbia, sconcerto per i pronunciamenti della Cassazione e non solo. Occorre dire che tutta questa emotività, davanti a un giudice che deve valutare il caso conta zero.
Egli si muove con altre categorie che non richiamano la pedagogia (autonomia del ragazzo) e ancor meno i nostri stati d’animo.

Comprendere il pensiero del giudice per cautelarsi

Il magistrato non agisce, seguendo i suoi impulsi o altro del genere. Il suo riferimento è la normativa e le sentenze pregresse che la contestualizzano. Innanzitutto  il docente è considerato un pubblico ufficiale e quindi rappresentando l’Amministrazione è direttamente responsabile, “secondo le leggi penali, civili ed amministrative degli atti compiuti compiuti in violazione di diritti“(art. 28 Costituzione italiana). Questi ultimi sono definiti dall’art. 3 (Convenzione ONU dei diritti dei fanciulli e dell’adolescenza, 20 novembre 1989). Si legge “Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati”.

Il codice civile e le sentenze

Questi i principi generali. Scendendo di livello il codice civile è il riferimento di rango secondario per il magistrato. Nello specifico l’art. 2048, comma 2 e 3 “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilita’ soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.”
La lettura attenta dell’articolo permette di cogliere tutti gli elementi che diventano materia di riflessione per il giudice.
Innanzitutto la responsabilità verso il minore che dura tutto il tempo della sua permanenza nella scuola, intesa anche negli spazi esterni di pertinenza dell’Istituto. Il grado di responsabilità varia a seconda grado di maturità dell’allievo, sicuramente mancante o carente  negli allievi di scuola dell’infanzia e primaria . “Per accertare l’incapacità di intendere e di volere del minore, il giudice non può limitarsi a tener presente l’età del minore… ma deve anche considerare lo sviluppo intellettivo del soggetto…l’assenza (eventuale) di malattie ritardanti, la forza del carattere, la capacità del minore dell’illiceità della sua azione…” (Cass. 26 giugno 2001 n° 8740).
L’onere della prova, spetta al precettore o all’adulto responsabile della sorveglianza e vigilanza sul minore. In pratica egli deve dimostrare che il fatto è risultato imprevedibile e inevitabile (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3695 del 25/02/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3612 del 17/02/2014…). In altri termini l’evento deve essere valutato repentino.
La seconda condizione rimanda all’attivazione di misure meticolose e adeguate (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9337 del 09/05/2016; Cass. civ. 22 aprile 2009…). Queste possono essere contestualizzate nella quotidianità, grazie al controllo visivo diretto sugli allievi (Cass. 4 marzo 1977 n.894)
Questi sono i riferimenti del giudice, le sue categorie mentali che esaltano le prove documentali o i resoconti di testimoni. La conoscenza preventiva di questi pensieri del magistrato, favorisce la riduzione del rischio!

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